Quando è possibile sospendere i lavori e chiudere i cantieri per tutelare i lavoratori dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, senza incorrere in sanzioni e penali?
Vito Barozzi, fondatore di Cobar Spa, invita tutti i tecnici e lavoratori a visionare ed applicare le linee guida per i cantieri predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).
Le linee guida elencano 5 situazioni-tipo che giustificano la sospensione dei lavori e mettono al riparo l’appaltatore da penali e richieste di risarcimento.
1. Dato che in cantiere si lavora ad una distanza interpersonale minore di un metro, l’appaltatore può sospendere i lavori se non sono possibili altre soluzioni organizzative e se non sono disponibili sufficienti dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La mancanza dei dispositivi di protezione deve essere provata documentando l’ordine e la mancata consegna nei tempi previsti.
2. La sospensione è giustificata anche se l’accesso agli spazi comuni, come le mense, non può essere contingentato, per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e consentire la ventilazione dei locali, e se, allo stesso tempo, non è possibile consumare pasti al sacco o in esercizi commerciali attigui al cantiere.
3. Bisogna sospendere i lavori anche se, dopo aver accertato la positività al Covid-19 di un lavoratore, e aver posto in quarantena tutti i lavoratori che sono venuti a contatto con lui, non è possibile la riorganizzazione del cantiere, neanche modificando il cronoprogramma dei lavori.
4. I lavori possono essere sospesi senza conseguenze anche se il cantiere prevede il pernotto dei lavoratori, ma il dormitorio non ha le caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa e non sono possibili altre soluzioni organizzative.
5. Sospensione autorizzata anche in caso di indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.
La presenza di queste condizioni deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.